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Per ottenere l'assistenza, il cittadino deve munirsi, prima della partenza dall'Italia,
di un apposito modulo denominato "tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)" entrata in vigore
anche in Italia, dal 1° novembre 2004.
Tale tessera permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza dai modelli E110, E111, E119 ed E128."
L’emissione e la distribuzione della TEAM a tutti gli iscritti al SSN viene effettuata dal Ministero dell’Economia e Finanze tranne che per gli assistiti della Regione Lombardia per i quali è la stessa Regione che sta provvedendo a distribuirla.
Esibendo tale tessera nel Paese di soggiorno temporaneo,
il cittadino italiano ha
diritto al medesimo trattamento fornito ai cittadini di quello Stato: per ottenere le
necessarie
informazioni sul tipo e modalità di erogazione di prestazioni, il viaggiatore
dovrà, in ogni caso, assumere informazioni presso strutture sanitarie pubbliche del luogo.
Coloro i quali non siano in possesso della tessera, in caso di temporaneo soggiorno in uno Stato UE, potranno richiedere alla propria ASL di appartenenza il certificato sostitutivo provvisorio fino al 31 dicembre 2005; dopo tale data il certificato verrà rilasciato solo in caso di furto o smarrimento della tessera.
La regolamentazione vigente tra gli Stati dell'Unione Europea in questa materia, è stata
estesa anche a NORVEGIA, SVEZIA, FINLANDIA, ISLANDA e AUSTRIA.
Esiste poi tutta una serie di accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e gli altri Stati
extra Unione Europea per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, simili ai regolamenti
dell'Unione Europea: precisamente gli Stati convenzionati sono ARGENTINA, AUSTRALIA,
BRASILE, CROAZIA, SLOVENIA, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Le prestazioni assicurate da queste convenzioni, nonché le categorie di assistiti che ne
possono beneficiare, sono diverse caso per caso.
Si precisa che per MALTA - USA - S. DOMINGO - CUBA - PAESI DELL'EST EUROPEO, non esistono
accordi bilaterali.
Per quanto riguarda infine l'assistenza sanitaria in Stati extra Unione Europea e non
convenzionati con specifici accordi bilaterali, le leggi vigenti prevedono forme di tutela
solo in caso di soggiorno per motivi di lavoro (si veda il D.P.R. n. 618 del 31 luglio 1980)
: si tratta di un'ipotesi di assistenza indiretta, in cui l'interessato deve anticipare le
spese e può successivamente presentare richiesta di rimborso.
Per usufruire di questa assistenza, l'interessato deve preventivamente munirsi presso la
propria A.S.L. o presso il competente Consolato italiano di un apposito modulo ex art. 15
del D.P.R. 618/80 (validità: un anno); la richiesta di rimborso delle spese sostenute,
corredata della relativa documentazione giustificativa, va presentata alla competente
Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana all'estero.
Per lavoro e studio all'estero c'e' il modello E106, se si decide di acquisire la
residenza nello Stato estero.
Si rammenta che la TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) permettono ad un cittadino in temporaneo soggiorno all’estero di riceve nello Stato UE le cure “medicalmente necessarie” (e non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal modello E111).
La TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) non può essere utilizzata
all’estero per cure di alta specializzazione.
Per recarsi all’estero allo scopo di ottenere delle cure è assolutamente necessario richiedere:
il modello E112 all' ASL competente per l’assistenza in forma diretta e il
rilascio dell’ autorizzazione da parte della ASL competente nel caso di assistenza indiretta
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